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indagini per responsabilità medica

Le indagini per responsabilità medica: accertamento e prove

Con il termine responsabilità medica si intende il danno patito dal paziente ospite di una struttura sanitaria e che comprende una menomazione psicofisica a seguito delle prestazioni assistenziali sanitarie. In particolare, i danni da responsabilità medica riguardano il mancato rispetto delle norme igieniche e profilattiche, errori da parte dei sanitari o carenze organizzative e materiali della struttura che eroga le cure sanitarie, con conseguenze anche molto gravi o letali per chi si è rivolto con fiducia alla struttura.

Tutte queste circostanze mettono al centro l’investigatore privato, che può far parte di un team di consulenti tecnici di parte e dare luogo ad un’investigazione privata. Entriamo ora nel dettaglio.

Responsabilità medica e COVID-19

L’emergenza epidemiologica in corso impatta sulle situazioni giuridiche soggettive e grava sulle prestazioni dei sanitari, con conseguenti reati di responsabilità civile nei confronti del paziente affetto da COVID-19. Si tratta di una fattispecie che va ad aggiungersi alla normale responsabilità medica e che è oggetto di indagine a partire dall’accertamento della responsabilità organizzativa riferibile alle problematiche post COVID-19. Una situazione in cui solo con il supporto dell’agenzia investigativa è possibile ottenere prove giudizionalmente valide.

Proprio la pandemia da COVID-19 ha posto e porrà i giuristi di fronte a nuovi interrogativi tra cui uno dei più implicanti e delicati è rappresentato dai potenziali profili di responsabilità civile a carico delle strutture sanitarie per le infezioni da Coronavirus contratte presso le stesse strutture. La tematica consente di fare una breve riflessione sulla responsabilità organizzativa della struttura sanitaria e sul danno nosocomiale.

Epidemia da COVID-19 quale forza maggiore

L’analisi parte dalle regole di eccezione della responsabilità ordinaria che si volevano introdurre per via legislativa e considera il COVID-19 una “forza maggiore” ai fini della valutazione della sopravvenuta infezione nosocomiale o di una responsabilità organizzativa dell’ente (in altri termini se si fosse reputata sussistente una “forza maggiore” non avrebbe avuto senso pensare di introdurre delle limitazioni alle responsabilità di operatori sanitari e di organi amministrativi e gestori).

Per capire il senso della responsabilità medica è opportuno partire da un inquadramento generale del tema delle infezioni nosocomiali, partendo da quelle insorte dopo un ricovero ospedaliero e non manifeste né clinicamente né in incubazione al momento dell’ingresso. Si tratta di infezioni che si rendono evidenti dopo 48 ore o più dal ricovero o successive alla dimissione, ma casualmente riferibili al ricovero stesso per tempo di incubazione e modalità di trasmissione.

Questo comporta notevoli ricadute in termini di contenzioso giudiziario a titolo di richieste di risarcimento del danno patito, una situazione letteralmente esplosa negli ultimi anni. La legge, che ha riformato la materia della responsabilità sanitaria, ha sancito in capo alla struttura sanitaria una responsabilità di tipo contrattuale per garantire le migliori cure possibili con un’attenzione particolare alla gestione del rischio. Questo porta a ricadute pratiche notevoli sia a livello processuale sia a livello sostanziale e che permettono di comprendere meglio la centralità del tema del risk management.

Per questo, qualora si sospetti un danno da responsabilità medica, il miglior modo per far luce sulla questione è affidarsi ad un’agenzia investigativa specializzata come Andrea Quarta, che produrrà prove valide in sede di giudizio per tutelare il paziente e i suoi famigliari.

Responsabilità medica e lesione del consenso informato

La forza maggiore rappresentata dal COVID-19 permette di escludere la responsabilità dei sanitari anche in caso di lesione del diritto di consenso informato. Il paziente può essere immediatamente sottoposto a trattamento anche in assenza di un’informativa da parte del medico, nonostante la volontà consapevole sia stata consacrata anche a livello di legge ordinaria dalla L. 219/2017 art.1.

La lesione del diritto del paziente ad essere sottoposto a trattamenti solo previo consenso genera:

  • danno alla salute, se il paziente subisce conseguenze invalidanti;
  • danno al diritto di autodeterminazione, se il paziente subisce un danno patrimoniale o non patrimoniale.

Anche in questo caso il compito degli investigatori di Andrea Quarta Investigazioni è indagare sulla responsabilità medica.

Onere probatorio e responsabilità medica

La principale conseguenza dell’inquadramento della responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale riguarda certamente il profilo dell’onere probatorio. Infatti, all’attore danneggiato spetterà solo la prova dell’esistenza del rapporto con la struttura (contratto o contatto sociale), nonché il fatto di collegare l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a cagionare il danno lamentato. Con riferimento al caso delle infezioni nosocomiali, si dovrà innanzitutto verificare se l’infezione sia ricollegabile a quelle qualificate come nosocomiali. 

La prova sarà certamente agevole laddove, ad esempio, si dimostrasse che anche altri pazienti hanno contratto una simile infezione nello stesso periodo. Nel caso delle infezioni da Coronavirus, ciò sarebbe certamente possibile laddove, ad esempio, il soggetto infettato fosse da lungo tempo ricoverato in ospedale, rappresentando questo quindi l’unico possibile luogo di infezione. 

Sarà invece onere della struttura provare il corretto e diligente adempimento, nonché la riconducibilità del danno a causa non imputabile ad essa, onere sicuramente complesso in caso di infezioni ospedaliere.

Ottenere prove in caso di danno patito a causa di responsabilità derivanti dalla struttura o dall’operato di figure sanitarie rientra tra i compiti delle agenzie investigative, che indagano sul fatto per tutelare i diritti di chi si rivolge all’investigatore privato.

Attività investigativa e accertamento della responsabilità medica

Chi volesse può rivolgersi ad Andrea Quarta Investigazioni e all’attività investigativa privata: in questo modo si acquisirà la documentazione con contemporanea. Tutte le prove prodotte sono giudizionalmente valide e l’attività investigativa potrà essere inquadrabile sia in ambito civilistico sia come indagine difensiva e/o preventiva in ambito penale ai sensi dell’ex art. 222 CPP.

Naturalmente, l’accertamento di responsabilità medica non si limita ai casi di Coronavirus ma si estende ad ogni circostanza derivante da colpa medica tanto ascrivibile alla struttura sanitaria quanto alla responsabilità di singoli operatori.

Infine, il reperimento di elementi di prova cosi definiti da parte degli investigatori privati di Andrea Quarta Investigazioni può conferire all’azione legale quegli elementi che possono determinare l’esito giudiziario.

Investigazioni Andrea Quarta