Con il termine licenziamento si intende l’atto con cui il datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà del dipendente, fa cessare il rapporto di lavoro. Secondo lo Statuto dei Lavoratori e la L. 108 dell’11 maggio 1990 esistono diversi tipi di licenziamento: per giusta causa, per giustificato motivo e collettivo. Vediamo ora nel dettaglio cosa si intende per licenziamento per giusta causa e il ruolo dell’investigatore privato in questa situazione.
Licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo: le differenze
Quando ci si riferisce al licenziamento per giusta causa è importante non confondersi con il licenziamento per giustificato motivo soggettivo ovvero “un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro”. Questa situazione si verifica in caso di condotta disciplinarmente rilevante del dipendente tra cui:
- condotta negligente e scarso rendimento del lavoratore;
- violazione degli obblighi contrattuali;
- lesione di un interesse rilevante per il datore di lavoro.
Il licenziamento per giusta causa e quello per giustificato motivo soggettivo rientrano entrambi nei licenziamenti disciplinari a cui si applica la procedura ex art.7 dello Statuto dei lavoratori per cui il datore di lavoro deve avviare una contestazione dell’addebito al lavoratore.
Il licenziamento per giusta causa, è disciplinato dall’art. 2119 c.c., che recita: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.”
Il licenziamento per giusta causa è la forma più grave dato che viene meno il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore. In questa situazione l’evento che determina la giusta causa non rende possibile proseguire nemmeno in via provvisoria il rapporto lavorativo e si ha la soluzione immediata del contratto, a differenza del licenziamento per giustificato motivo. In questo secondo caso il dipendente riceve la comunicazione del licenziamento. Inoltre, a seguito del licenziamento per giusta causa non sono previste indennità.
La normativa relativa al licenziamento
La normativa italiana sul licenziamento si basa sulla legge n.604/1966 e sull’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, che tutelano il dipendente nel caso di licenziamento illegittimo. Il licenziamento privo di giustificazione prevede il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro o il pagamento di un’indennità, in modo da offrire al dipendente una forma di tutela reale nel caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo.
Nel 2012 la Riforma Fornero ha introdotto una serie di sanzioni graduate per intensità in base al tipo di licenziamento e ha introdotto i casi di licenziamento per ragioni economiche, sancendo anche l’obbligo di motivazione per iscritto delle motivazioni che hanno portato il datore di lavoro al licenziamento, pena la sua inefficacia.
Inoltre, si prevede nel Jobs Act la possibilità di revocare il licenziamento nel momento in cui è impugnato dal lavoratore, con il diritto dello stesso a riprendere il rapporto di lavoro e a ricevere la retribuzione maturata prima della revoca. Ad oggi la legge prevede quattro regimi di tutela contro i licenziamenti illegittimi ovvero:
- tutela obbligatoria;
- tutela reale/indennitaria per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015;
- tutela reale/indennitaria per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015;
- tutela solo indennitaria.
Il ruolo dell’agenzia investigativa nel caso di licenziamento per giusta causa
Il ricorso all’agenzia investigativa permette al datore di lavoro di esercitare un controllo sui dipendenti, che ha ad oggetto non la prestazione lavorativa (tutelata dall’art.4 dello Statuto dei Lavoratori), ma i comportamenti illeciti con effetto lesivo sul patrimonio aziendale.
Nella maggior parte dei casi l’agenzia investigativa interviene per controlli difensivi ai fini di tutelare proprio il patrimonio o l’immagine aziendale e porta alla luce comportamenti illeciti diversi dal mero adempimento dell’attività lavorativa. In altre parole, l’imprenditore e il datore di lavoro incaricano un soggetto esterno per tutelare i propri interesso e il ricorso ad un’agenzia investigativa come Andrea Quarta è previsto:
- in presenza di evidenti prove di illeciti commessi dal dipendente;
- di fronte al sospetto che l’illecito sia stato commesso da parte del dipendente (Cass. 21621/2018)
Si tratta in entrambi i casi del modo migliore per far valere i propri diritti davanti al Giudice del Lavoro.